Come cambia dal 2013 il finanziamento del settore sanitario pubblico

Fino all’anno 2012, a seguito della predeterminazione in sede di legge di stabilità e in accordo con le regioni del livello complessivo del finanziamento del SSN, la ripartizione del finanziamento tra le regioni è stata effettuata sulla base della popolazione residente pesata, con pesi che tengono conto del profilo dei consumi sanitari della popolazione residente, suddivisa per classi di età e sesso (legge n°662 del 1996 articolo 1 comma 34).

A partire dal 2013 con il decreto legislativo n. 68/2011 viene adottata la procedura di determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard per le regioni a statuto ordinario al fine di superare in maniera graduale e definitiva il sistema dei criteri di riparto adottati fino al 2012.

Il fabbisogno standard verrà determinato annualmente, per il triennio successivo, “in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”. In pratica più l’economia non tira più si impoverisce il sistema sanitario per le sempre più esigue risorse da destinare  per effetto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti dall’europa!

Due sono le innovazioni importanti:

  • il depotenziamento della ponderazione della quota capitaria per (sole) classi di età della popolazione e la individuazione di regioni benchmark. La prima innovazione aspira a stemperare il conflitto nord – sud;
  • la seconda è ininfluente sull’allocazione delle risorse, posto che il finanziamento complessivo è determinato esogenamente.

Il dettato normativo presenta tuttavia rilevanti ambiguità: in caso di fabbisogni stimati inferiori agli stanziamenti globali si potrebbero produrre benefici a favore delle regioni con spesa procapite pesata più contenuta. In pratica chi spende meno ha maggiori benefici. Ma sappiamo che nella sanità (a parte gli sprechi che vanno combattuti) si spende per necessità.

Una previsione distributiva fondata su una metodologia approssimativa incapace di esprimere un legame con le inefficienze di produzione, che appare tanto più rischiosa quanto più i costi e i fabbisogni standard costituiranno il riferimento cui rapportare a regime il finanziamento integrale della spesa sanitaria.

Per determinare il finanziamento da destinare alla singola regione si prevede di applicare all’ammontare di finanziamento così stabilito il rapporto tra fabbisogno sanitario standard della regione e la somma dei fabbisogni regionali standard risultanti dall’applicazione a tutte le regioni dei costi rilevati in tre regioni benchmark.

Sulla base di tale rapporto, vale a dire il valore percentuale di fabbisogno di ciascuna regione, viene effettuato il riparto regionale del fabbisogno sanitario nazionale”.

Più precisamente le fasi di ripartizione sono:

a) Prioritariamente, in ciascun anno, è definito il fabbisogno sanitario nazionale standard in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo del Paese e con gli impegni assunti dall’Italia in sede comunitaria (artt. 25-26 del decreto legislativo n. 68/2011).

b) Vengono a tal fine confermati i macrolivelli di assistenza vigenti, tra i quali dovrà distribuirsi la spesa sanitaria secondo le seguenti percentuali (al cui rispetto dovranno adeguarsi le singole regioni). Viene ribadita l’allocazione ottimale delle risorse cui devono tendere le regioni per erogare correttamente la funzione sanitaria (articolo 27, comma 3 decreto legislativo n. 68/2011)::

  • 5% per l’assistenza sanitaria preventiva (ambiente di vita e di lavoro) (precedentemente detta preventiva);
  • 51% per l’assistenza distrettuale (precedentemente detta distrettuale);
  • 44% per quella ospedaliera.

Per ognuno dei tre macrolivelli si calcola il costo standard come media pro capite pesata (vale a dire corretta tenendo conto della composizione anagrafica della popolazione) del costo nelle regioni benchmark, costo che viene poi applicato alla popolazione (anche in tal caso “pesata”) di ognuna delle regioni, ottenendo così il fabbisogno standard di ciascuna, mediante il quale, come detto, si ripartisce il fabbisogno nazionale”.

c) Con riferimento al secondo anno precedente a quello di riferimento, si provvede a individuare le migliori 5 regioni sulla base delle seguenti caratteristiche (articolo 27, commi 4-5 decreto legislativo n. 68/2011). Le regioni benchmark sono scelte tra le cinque, che hanno garantito i LEA in condizione di equilibrio economico e di efficienza ed appropriatezza:

  • erogazione dei livelli essenziali di assistenza in equilibrio economico e in condizione di efficienza ed appropriatezza, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali; sono considerate in equilibrio economico le regioni che hanno assicurato l’erogazione dei predetti livelli di assistenza con le risorse ordinarie stabilite dalla legislazione vigente nazionale, ivi incluse le entrate proprie regionali effettive;
  • superamento degli adempimenti previsti dalla vigente legislazione, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali;
  • presenza di criteri di qualità, definiti con successivo decreto del Presidente del Consiglio, sulla base degli indicatori già condivisi in sede di Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009.

Qualora un numero inferiore a 5 regioni si trovi in condizione di equilibrio, si individuano anche le regioni con il minor disavanzo (articolo 27, comma 12): sono regioni di riferimento (benchmark) 3 tra le predette 5 (tra cui obbligatoriamente la prima delle 5) scelte dalla Conferenza Stato-Regioni.

Nell’individuazione delle regioni si dovrà tenere conto dell’esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica nord, centro e sud, con almeno una regione di piccola dimensione (articolo 27, comma 5);

d) i costi sono computati a livello aggregato per ogni regione e per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera (articolo 27, comma 6);

e) i costi sono altresì computati al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva; sono depurati della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto a quelle considerate in sede di riparto; sono depurati delle quote di ammortamento che trovano copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del SSN e della quota che finanzia livelli assistenziali superiori ai livelli essenziali (articolo 27, comma 6, lettere a), b), c) e d) );

f) il valore di costo standard è dato, per ciascuno dei tre macrolivelli dalla media pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni benchmark (articolo 27, comma 6);

g) il costo così ottenuto è moltiplicato in ogni regione per la popolazione pesata (articolo 27, comma 6, lettera e)). L’incidenza percentuale di tale costo, è applicata al fabbisogno standard nazionale dell’anno di riferimento e determina il fabbisogno standard regionale, (articolo 27, commi 8-9);

h) la convergenza ai valori percentuali del fabbisogno standard nazionale avviene in un periodo di 5 anni (articolo 27, comma 11).

Tutto ciò dovrebbe essere stato applicato per l’anno 2013. Ma invece per quest’anno di riferimento non si hanno ancora elementi certi sul piano sanitario regionale laziale. Anche se sappiamo che attraverso il patto della salute 2013-2015 (proposta delle regioni) viene stabilito l’importo del fondo sanitario per il 2013 manca in particolare il riparto del 2013 come da delibera CIPE.

Il Commissario ad acta Zingaretti ha comunque provveduto ad effettuare la  ripartizione FSR dell’anno 2013 attraverso il decreto ad acta 31 dicembre 2013 n° U00531 che stabilisce il piano regionale 2013. In assenza di una ripartizione certa del fondo 2013 non si possono avere elementi chiari per capire se gli importi stabiliti dal commissario ad acta siano poi quelli definitivi. In pratica nel 2013 potremmo aver speso più del dovuto.

Ma tanto a pagare sono sempre gli stessi: I CITTADINI!

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