SANZIONI RELATIVE ALLE MANIPOLAZIONI DELLE STATISTICHE

Six pack Articolo 8

Sanzioni relative alle manipolazioni delle statistiche

  1. Il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere di imporre un’ammenda a uno Stato membro che, volontariamente o per negligenza grave, fornisce un’errata rappresentazione dei dati relativi al disavanzo e al debito rilevanti ai fini dell’applicazione degli articoli 121 o 126 TFUE, ovvero dell’applicazione del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TUE e al TFUE.
  2. Le ammende di cui al paragrafo 1 sono efficaci, dissuasive e commisurate alla natura, alla gravità e alla durata della errata rappresentazione. L’importo dell’ammenda non è superiore allo 0,2 % del PIL dello Stato membro interessato.

  1. La Commissione può avviare tutte le indagini necessarie ad accertare l’esistenza delle errate rappresentazioni di cui al paragrafo 1. Essa può decidere di avviare un’indagine ove riscontri la presenza di serie indicazioni sull’esistenza di fatti idonei a configurare tale errata rappresentazione. La Commissione indaga sulle presunte errate rappresentazioni, tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate dallo Stato membro interessato. Nello svolgimento dei propri compiti, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire informazioni, e può effettuare ispezioni in loco ed accedere ai conti di tutte le entità governative a livello centrale, statale, locale e di sicurezza sociale. Se la normativa dello Stato membro interessato richiede una previa autorizzazione giudiziale per le ispezioni in loco, la Commissione presenta le necessarie domande.

Il regolamento n°1174/2011 all’articolo 1 stabilisce un sistema di sanzioni volto a garantire l’effettiva correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro.

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